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Società di Capitali e atti notarili per la costituzione

Le società di capitali sono organizzazioni di persone e mezzi per l’esercizio in comune di un’attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale: quindi, soltanto la società con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali.

Le società di capitali sono:

  • la S.p.a. (società per azioni);
  • la S.a.p.a. (società in accomandita per azioni);
  • la S.r.l. (società a responsabilità limitata);
  • la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata). 

Si tratta di organizzazioni di persone e mezzi per l’esercizio in comune di un’attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale: quindi, soltanto la società con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali. Il socio, pertanto, ha una responsabilità limitata al capitale conferito, non assumendo alcuna responsabilità personale, neanche sussidiaria, per le obbligazioni sociali (tranne i casi previsti dalla legge).

Il sistema delle società di capitali è stato profondamente riformato con l’obiettivo di accrescerne la competitività sui mercati interni ed internazionali. Per questo il centro della vita della società è stato spostato sull’autonomia privata, in particolare nella redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, che ne regolano oltre che la nascita, anche lo svolgimento della sua futura attività.

Il socio non ha potere diretto di amministrazione e controllo della società, ma può esprimere il suo voto in assemblea e concorrere alla nomina degli amministratori e dei sindaci. Ciò non gli impedisce di essere nominato amministratore, assumendone la relativa responsabilità.

La società di capitali funziona attraverso la presenza di tre organi: l’assemblea, con una competenza limitata alle decisioni di maggior rilievo per l’ente, gli amministratori, a cui è demandata la gestione della società e l’attuazione dell’oggetto sociale, ed i sindaci, organo di controllo e di vigilanza sull’attività degli amministratori.

Società per azioni

La società per azioni (S.p.A.) è certamente il prototipo delle società di capitali e costituisce il principale modello di società commerciale più idonea ai grandi investimenti. 

La S.p.A. si costituisce con atto pubblico innanzi al notaio, che provvede a registrare l’atto e ad iscrivere la società nel Registro delle Imprese competente (quello in cui è posta la sede sociale). Le società di capitali infatti vengono ad esistenza solo se la società venga iscritta presso il Registro delle Imprese a cura del notaio.

Per la sua costituzione è richiesto un capitale minimo di 50.000 euro, di cui almeno il 25% del capitale sociale(pari a 12.500 euro) deve essere versato nelle mani degli amministratori e di ciò si deve dar conto nell’atto costitutivo. Per determinate società la legge prevede un capitale minimo più elevato, in relazione alla peculiarità dell’attività svolta (è il caso delle società di intermediazione mobiliare o delle società bancarie o finanziarie).

Nel caso in cui la società nasca con un unico socio deve essere versato l’intero importo del capitale sociale.

Le società per azioni possono essere di due tipi: aperte, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società quotate e con azioni diffuse) e chiuse, che non vi fanno ricorso. Nelle società chiuse il controllo contabile può essere affidato, in forza di specifica clausola statutaria allo stesso collegio sindacale; nelle società aperte invece il controllo contabile spetta per legge necessariamente ad una società di revisione.

Non è necessario che la partecipazione al capitale della società corrisponda ai conferimenti di ciascuno: i soci possono ad esempio liberamente decidere di “premiare” con una partecipazione maggiore un socio di cui reputano strategica la partecipazione o fondamentale l’apporto eseguito.

Caratteristiche

Le due caratteristiche fondamentali sono la responsabilità limitata di tutti i soci e la divisione del capitale in azioni.

La società, infatti, fa fronte alle spese e ai debiti solo con il proprio patrimonio, vale a dire con il proprio capitale e in generale con le proprie risorse economiche. I soci non sono tenuti a pagare i debiti con i propri beni personali e non sono obbligati a prestare i propri soldi alla società. In caso di difficoltà economiche e quindi di “insolvenza”, la società può fallire, ma i soci o l’unico socio non falliscono e perdono soltanto il valore delle proprie azioni e quindi il denaro che hanno investito per partecipare alla società.

Il capitale è suddiviso in azioni di un valore fissato nell’atto costitutivo (“valore nominale”), di solito l’importo minimo è di 1 euro per ciascuna azione. Le azioni sono quote di partecipazione liberamente trasferibili. L’emissione delle azioni è normale ma non essenziale, essendo possibile che esse non vengano materialmente emesse; nelle società quotate in borsa le azioni non possono più essere rappresentate da documenti cartacei, ma da semplici registrazioni contabili, definite "azioni scritturali" o "azioni dematerializzate".

L’amministrazione

L’amministrazione delle società per azioni può, con le norme in vigore dal 2004, essere organizzata secondo tre modelli distinti: quello tradizionale, quello monistico (di derivazione anglosassone) e quello dualistico (di derivazione tedesca).

  • Nel modello tradizionale, la S.p.A. è amministrata da più persone che formano il “Consiglio di Amministrazione” ma può anche essere amministrata da un amministratore unico. A volte gli amministratori non sono soci, ma persone esperte nell’amministrazione e nell’ambito dell’attività svolta dalla società. Chi firma per la società è l’amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori hanno il compito di gestire la società e la loro competenza ricomprende tutti gli atti necessari al conseguimento dell’oggetto sociale. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione è stabilito nell’atto costitutivo, che però può limitarsi ad indicare un numero minimo ed un numero massimo di amministratori; in questo caso, compete poi all’assemblea ordinaria la determinazione in concreto del numero degli amministratori.
  • Nel sistema dualistico, invece, l’amministrazione è affidata ad un consiglio di gestione, eletto dal consiglio di sorveglianza, che a sua volta è eletto dall’assemblea: a tali organi si applicano le specifiche norme previste dalla legge, e, in via residuale, le generali norme in tema di amministrazione e controllo. 
  • Nel sistema monistico, l’amministrazione e il controllo sono affidati ad un consiglio di amministrazione e ad un comitato costituito al suo interno; pertanto la disciplina  relativa al funzionamento del consiglio di amministrazione è la stessa di quella prevista nel modello tradizionale, fatta eccezione per alcuni requisiti dei componenti del consiglio stesso. Al contrario il sistema di controllo è molto differente rispetto al modello tradizionale. Questo modello, di stampo anglosassone, risulta in assoluto il meno diffuso nel nostro ordinamento giuridico. 

L’organo di controllo

Il collegio sindacale è l’organo di controllo delle società per azioni che adottano il sistema tradizionale: ad esso è demandato il compito di controllare l’amministrazione della società e di vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo. L’attività di controllo dei sindaci riguarda non solo il riscontro di dati puramente formali, ma anche la sostanza dell’amministrazione, senza però poter entrare nel merito della gestione degli amministratori e delle loro valutazioni di mercato.

Nelle società che adottano il sistema dualistico, il controllo sulla gestione e di legalità viene svolto dal consiglio di sorveglianza, che tra l’altro riveste anche alcune delle principali competenze dell’assemblea ordinaria (nomina dei consiglieri di gestione, esercizio della relativa azione di responsabilità e approvazione del bilancio).

Nelle società che hanno eletto il sistema monistico invero il controllo è svolto da un apposito comitato per il controllo sulla gestione eletto in seno al consiglio di amministrazione, cui spetta anche la competenza alla nomina, revoca e sostituzione e quindi con competenze ulteriori rispetto al modello tradizionale.

L’assemblea

L’assemblea, che è formata, dai soci, non ha compiti di amministrazione, ma deve riunirsi almeno una volta all’anno per approvare il bilancio. L’assemblea viene convocata dagli amministratori anche per prendere decisioni importanti ad esempio per le modifiche dello statuto o per l’aumento del capitale sociale e la relativa deliberazione deve essere verbalizzata da un notaio che, entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio del luogo ove la società ha sede. L’ufficio del registro delle Imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione agli amministratori che possono ricorrere al tribunale per ottenere la predetta iscrizione della delibera nel registro delle imprese.

Scioglimento

La società si scioglie anticipatamente con una delibera di assemblea verbalizzata dal notaio ovvero quando ricorre una delle cause di scioglimento indicate dalla legge, quali il decorso del termine di durata, il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. 

Gli effetti dello scioglimento decorrono dal giorno dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione di accertamento fatta dall'organo amministrativo o della delibera assembleare in caso di scioglimento volontario.

Occorre nominare un liquidatore (in genere un ex amministratore della stessa o un esperto in amministrazione e contabilità) che si occupi della chiusura dei debiti, dei crediti, e di tutte le partite contabili in sospeso. Il liquidatore richiederà poi direttamente la cancellazione della società dal Registro Imprese (senza alcun ulteriore atto notarile).

E' ammessa la revoca dello stato di liquidazione da adottarsi con le maggioranze richieste per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento.

Società in accomandita per azioni

La società in accomandita per azioni (S.a.p.a) è una società in cui coesistono due diversi gruppi di azionisti: 

  • i soci accomandanti, esclusi dall’amministrazione e responsabili limitatamente al proprio conferimento;

  • soci accomandatari, amministratori di diritto, personalmente e illimitatamente responsabili. 

Come nelle società per azioni, le quote di partecipazioni sono rappresentate da azioni, mentre, come nelle società in accomandita semplice, il potere di gestione spetta ad amministratori con responsabilità illimitata, anche se sussidiaria, per le obbligazioni sociali.

Nella prassi questo modello societario non ha mai avuto grande diffusione, se non in pochi sporadici casi in cui è stata utilizzata come “cassaforte di famiglia”. Gli accomandatari, infatti, sono di diritto amministratori e le norme sulla nomina dei nuovi amministratori nel corso della vita della società attribuiscono un diritto di veto sulla scelta dei nuovi a quelli già in carica, rendendo così il gruppo di comando sicuro da tentativi di scalata della società attuati mediante rastrellamento delle azioni sul mercato.

Amministrazione

La disciplina della società in accomandita per azioni è sostanzialmente quella della società per azioni, nei limiti di compatibilità con il tipo sociale.

Tutti i soci accomandatari sono di diritto membri dell'organo amministrativo della società.

Norme particolari sono dettate per la nomina e la revoca dei sindaci o dei componenti del consiglio di sorveglianza ovvero, per le S.a.p.a. quotate o soggette a revisione contabile obbligatoria, per il conferimento o la revoca dell'incarico alla società di revisione.

Le modificazioni dell'atto costitutivo debbono essere approvate, oltre che dall'assemblea straordinaria, anche da tutti i soci accomandatari. 

Scioglimento

Lo scioglimento e la liquidazione della S.a.p.a. è regolata, in generale, dalle norme dettate per la società per azioni e di capitali, alle quali si rinvia. In più è prevista una particolare causa di scioglimento specifica per la sola S.a.p.a.: la cessazione dalla carica di tutti i soci accomandatari, se nel termine di centottanta giorni non si è provveduto alla loro sostituzione.

Durante tale periodo, concesso per ricostituire la categoria dei soci, il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza devono nominare un amministratore provvisorio (che può essere un accomandante o un terzo), i cui poteri sono per legge limitati al compimento degli atti di ordinaria amministrazione e che non assume la qualifica di socio accomandatario.

Se vengono meno tutti gli accomandanti, la società  può continuare l'attività, ma problemi possono sorgere qualora debba adottare una delibera che la legge riserva esclusivamente agli accomandanti: di qui l'utilità di rivolgersi al notaio per evitare di incorrere in una causa di scioglimento della società (impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea).

Società a responsabilità limitata

La società a responsabilità limitata (S.r.l.) è certamente una delle forme più ricorrenti per svolgere attività d’impresa. Tradizionalmente destinata ad imprese di dimensioni più ridotte rispetto alla società per azioni, sta cominciando ad essere utilizzata anche per imprese di notevoli dimensioni, in quanto caratterizzata da maggiore duttilità organizzativa.

E’ dotata di un’autonomia patrimoniale perfetta e i soci non sono responsabili personalmente per le obbligazioni sociali, anche se hanno agito in nome e per conto della società.

Proprio per sfruttare al meglio la flessibilità che caratterizza le srl e dunque per consentire ai soci di modellare la società per il perseguimento dei propri specifici obiettivi, diventa fondamentale predisporre correttamente l’atto costitutivo e lo statuto. L’atto costitutivo deve essere fatto per atto pubblico dal notaio che provvede al deposito presso il Registro delle imprese: solo a seguito dell’iscrizione presso il competente Registro delle imprese la società a responsabilità limitata può dirsi effettivamente venuta ad esistenza. 

L’accresciuta flessibilità del modello s.r.l. rende particolarmente utile la consulenza del notaio che può individuare e suggerire le soluzioni amministrative più idonee alle specifiche esigenze dei soci. Per esempio intervenendo nella stesura delle “norme di funzionamento” (il cosiddetto statuto), che regolamentano i rapporti in modo assai più stabile e giuridicamente più vincolante degli accordi separati, i cosiddetti patti parasociali, sia tra i soci attuali sia per coloro che in futuro entreranno a far parte della società.

Il capitale sociale della società a responsabilità limitata può essere anche inferiore ad Euro 10.000,00. 

  • Nelle s.r.l. con capitale pari o superiore a Euro 10.000 euro, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro (il resto del capitale potrà essere versato successivamente) e l’intero ammontare di quelli in natura.
  • Quando l’ammontare del capitale viene, invece, determinato in misura inferiore ad Euro 10.000, ma pari almeno ad 1 euro, i conferimenti possono farsi esclusivamente in denaro e devono essere interamente versati all’atto della sottoscrizione.

Nel caso di costituzione con capitale inferiore a Euro 10.000,00 la società ha l’obbligo di accantonare una somma, da destinare a riserva, da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio pari almeno ad un quinto degli stessi, obbligo che permane sino a che riserva e capitale non abbiano raggiunto l’ammontare di Euro 10.000,00. La riserva può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite con obbligo di sua reintegrazione laddove essa sia diminuita. I mezzi di pagamento devono essere indicati nell’atto.

Come per le società per azioni, nel caso in cui la società nasca con un unico socio deve essere versato l’intero importo del capitale sociale.

Amministrazione

Estrema flessibilità ha pure la disciplina dell’amministrazione: si potrà avere un amministratore unico od un consiglio di amministrazione, ma ora anche forme di amministrazione congiuntiva (ove gli amministratori debbono operare, per l’appunto, congiuntamente) o disgiuntiva (ove ogni amministratore può operare da solo) o forme di amministrazione mista congiuntiva per taluni atti e/o categorie di atti e disgiuntiva per il resto (sullo schema delle società di persone).

Uno strumento molto utile è quello dei cosiddetti diritti particolari con il quale è possibile attribuire ai singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società e la distribuzione degli utili. Anche in questo caso l’intervento del notaio di fiducia può essere molto utile al fine di disegnare al meglio la struttura organizzativa della società.

Tranne che per alcune deliberazioni di particolare importanza, non è più obbligatoria neppure l’assemblea: le “norme di funzionamento” (il cosiddetto statuto) possono prevedere metodi alternativi di formazione per le decisioni dei soci , come la consultazione o il consenso resi per iscritto (lo stesso documento che circola tra i vari soci che lo sottoscrivono).

Infine la società a responsabilità limitata può emettere titoli di debito simili alle obbligazioni ma che, a differenza di questi ultimi, possono essere inizialmente sottoscritti solo da investitori professionali.

Organo di controllo

Nelle società a responsabilità limitate l’esistenza di un organo di controllo è necessaria solo al ricorrere di alcune circostanze previste dalla legge. Può essere costituito da un collegio sindacale ovvero da un sindaco unico. In tali casi, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, le funzioni di controllo contabile spettano all’organo di controllo. Sulle ipotesi in cui sia obbligatoria la nomina dell'organo esterno di revisione contabile, oltre che del collegio sindacale, è opportuno richiedere il consiglio del proprio notaio.

Scioglimento

La società si scioglie con una delibera di assemblea verbalizzata dal notaio. Occorre nominare un liquidatore (in genere un ex amministratore della stessa) che si occupi della chiusura dei debiti, dei crediti, e di tutte le partite contabili in sospeso. Il liquidatore richiederà poi direttamente la cancellazione della società dal Registro delle Imprese (senza alcun ulteriore atto).

Società a responsabilità limitata semplificata

La società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) è una forma di Srl recentemente introdotta dalla legislatore per favorire l’imprenditorialità. Si applica ad imprenditori senza limiti di età, ma possono essere soci della S.r.l.s. solo persone fisiche, non società o enti e anche in questo caso la società può essere composta da un unico socio. 

A differenza della srl “normale” è previsto un capitale sociale minimo di euro 1 e massimo di 9.999,99 euro, il capitale deve essere interamente versato in denaro all'organo amministrativo in sede di costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico da un notaio in conformità ad un modello standard previsto dalla legge che non può essere modificato (le clausole del modello standard sono inderogabili). Non esiste quindi uno statuto in senso tecnico, ma esistono le clausole del modello standard previsto dal legislatore. Non sono dovuti onorari notarili ma le spese di gestione sono equivalenti a quelle di una srl ordinaria.

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