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Donazioni, successioni e testamento. Il ruolo del notaio

Grazie alla loro preparazione specifica in materia, i Notai Associati Pisa possono aiutare a compiere le scelte più adeguate per affrontare una successione o una donazione senza rischi.

È fondamentale per chiunque intenda devolvere i propri benidisporre consapevolmente del proprio patrimonio secondo le regole previste dalla legge. Il nostro ordinamento stabilisce che una quota di eredità, la legittima, spetta di diritto ai parenti più stretti e di essa bisogna tener conto anche nel redigere il proprio testamento. Così come per chi è “chiamato all’eredità” è importante conoscerne la consistenza in termini di diritti e di oneri anche di carattere fiscale. Di qui la necessità di essere informati e di valutare le modalità con cui accettarla.

Grazie alla loro preparazione specifica in materia, i Notai Associati Pisa possono aiutare a compiere le scelte più adeguate per affrontare una successione o una donazione senza rischi.

Donazioni

La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una persona arricchisce l’altra, disponendo a suo favore di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Poiché una volta conclusa è di norma irrevocabile ad opera di una delle parti, per la donazione è essenziale è la forma del contratto: deve essere conclusa sotto il controllo del notaio per atto pubblico alla presenza di due testimoni. È opportuno quindi farsi consigliare dal notaio che potrà indicare le soluzioni giuridiche più adatte ad evitare futuri, dolorosi contenziosi familiari e rilevanti problemi di commerciabilità dei beni donati.

Gli elementi essenziali della donazione sono due:

  • lo spirito di liberalità
  • l’arricchimento del donatario.

Forma

Elemento essenziale della donazione è la forma: infatti, essa deve essere conclusa per atto pubblico alla presenza di due testimoni; pertanto, l’intervento del notaio è necessario al fine di disporre dei propri beni a titolo di donazione. La necessità dell’atto pubblico si giustifica con l’importanza dell’atto di donazione e per gli effetti sul patrimonio del donante che deve essere, oltre che capace d’intendere di volere, pienamente consapevole dell’atto che sta facendo e di tutte le conseguenze che ne derivano. E’ quindi molto importante la consulenza del notaio per avere tutti i chiarimenti necessari e opportuni. 

Effetti

La donazione è uno strumento idoneo a soddisfare molteplici interessi. Infatti, è possibile inserire apposite clausole (c.d. “condizioni” o “oneri”) per soddisfare alcune specifiche esigenze (p.e. ti dono questa casa con l’onere di prestarmi assistenza).

Assai comune è la donazione di un immobile con riserva di usufrutto a vantaggio del donante: ciò significa che il donante si spoglia anticipatamente della proprietà del bene trattenendo per sé l’usufrutto, che si estinguerà automaticamente al momento della morte (o al termine stabilito); il donante che si è riservato l’usufrutto avrà il godimento del bene (p.e. potrà viverci o riscuotere eventualmente l’affitto) ma ne sopporterà anche le spese ordinarie e le eventuali imposte.

La donazione è un atto soggetto a revocazione, per alcune cause tassative di natura etico-sociale. In particolare, può essere revocata:

  • per ingratitudine del donatario: cioè qualora il donatario abbia commesso atti particolarmente gravi nei confronti del donante o del suo patrimonio;
  • per sopravvenienza di figli: cioè qualora il donante abbia figli o discendenti ovvero scopra di averne successivamente alla donazione.

La donazione fatta a legittimari del donante è considerata dalla legge un anticipo di eredità: ciò significa che, al momento della morte del donante, essa dovrà essere imputata alla quota riservata.

Tutela degli eredi legittimari 

Proprio con riferimento ai rapporti tra la donazione e la futura successione del donante, occorre sapere che la donazione è un atto “a rischio”, che può pregiudicare la successiva circolazione dei beni donati o l’ottenimento di un finanziamento garantito dal bene donato. 

La legge, infatti, tutela alcune categorie di familiari (legittimari), riservando agli stessi una quota di eredità (legittima)  anche contro una volontà del defunto espressa in una donazione. Questi soggetti sono i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori, nonni, e così via) e il coniuge: se le donazioni, pur sempre valide ed efficaci, al momento della morte del donante dovessero risultare, dopo calcoli molto complicati, lesive dei diritti di un legittimario, questo potrà agire in giudizio per renderle inefficaci (azione di riduzione).

La tutela del legittimario, inoltre, può coinvolgere anche terzi che abbiano acquistato diritti dal donatario (comprese le banche che per la concessione di un mutuo abbiano ricevuto in garanzia un immobile oggetto di donazione). Infatti, qualora il donatario non abbia beni sufficienti per soddisfare le eventuali pretese del legittimario, si potrà chiedere la restituzione del bene all’acquirente stesso (azione di restituzione), il quale avrà la facoltà di liberarsi con il versamento di una somma corrispondente.

È bene precisare che i legittimari non possono rinunciare al loro diritto di agire in giudizio, finché colui della cui eredità si tratta è ancora in vita, neanche prestando il loro assenso alla donazione; solo quando il donante sarà morto, potranno prestare acquiescenza alla donazione compiuta.

IL RUOLO DEL NOTAIO NELLE DONAZIONI

In considerazione della complessità dei problemi che possono nascere da una donazione è opportuno farsi consigliare dal notaio che potrà indicare le soluzioni giuridiche che possano evitare futuri, dolorosi contenziosi familiari e rilevanti problemi di commerciabilità dei beni donati. Il notaio ha un ruolo centrale al fine di pianificare gli assetti futuri della famiglia con serenità e consapevolezza. La donazione, visti i suoi effetti sul patrimonio del donante, si effettua per atto pubblico alla presenza di due testimoni.

Successioni

Esistono due tipi di successione: testamentaria, quando è regolata da un testamento o legittima quando è disciplinata esclusivamente dalla legge. In ogni caso il nostro ordinamento stabilisce che una quota di eredità, la legittima, spetta di diritto ai parenti più stretti. Grazie alla sua preparazione specifica in materia, l’intervento del notaio è di estrema importanza per compiere le scelte più adeguate alle proprie esigenze e tutti i passaggi per una successione sicura.

Con la successione a causa di morte un soggetto subentra ad un altro soggetto in una o più situazioni giuridiche che non si estinguono con la morte.Dal punto di vista dei beni che ne sono oggetto, la successione può essere di due tipi:

  • successione testamentaria: quando è regolata da un testamento
  • successione legittima in mancanza di un testamento, la successione è regolata dalla legge. 

Nel caso esista un testamento, ma non disciplini l’intera successione, la stessa sarà in parte testamentaria e in parte legittima.

A taluni soggetti, quali il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in mancanza di discendenti, spetta in ogni caso il diritto ad una quota di eredità. Questo diritto alla quota di legittima configura un limite all’autonomia testamentaria e s'inquadra nell'ambito della cosiddetta successione necessaria.

Le imposte di successione 

La successione per causa di morte impone una serie di adempimenti anche dal punto di vista fiscale. In particolare, entro un anno dall’apertura della successione, i chiamati a succedere devono presentare al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione. Tale dichiarazione contiene le generalità dei successori e la descrizione dei beni oggetto della successione, ed è funzionale al pagamento dell’imposta sulle successioni.  Si tratta di un adempimento fiscale di fondamentale importanza, in quanto costituisce condizione imprescindibile al fine di poter disporre dei beni ricevuti a causa di morte.

Accettazione dell'eredità 

Per acquisire l’eredità occorre accettarla. L’accettazione (che non può riguardare solo una parte dell’eredità) può essere espressa con un ricevuto dal notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo ove il defunto aveva l’ultimo domicilio (e, in caso di eredi minori o incapaci, occorre anche l’autorizzazione del giudice) oppure tacita, cioè desumibile da un comportamento che manifesti la volontà di accettare (per esempio con il trasferimento della residenza nella casa ricevuta in eredità). Se l’erede accetta, subentra al defunto anche nei debiti. 

Per questo motivo la legge prevede, con le medesime formalità richieste per l’accettazione espressa, la possibilità di: 

  • rinunciare all’eredità, cioè di rifiutarla (con la conseguenza, però, che saranno chiamati all’eredità i discendenti);
  • di accettare con beneficio di inventario (obbligatorio in caso di eredi minori, incapaci, o di persone giuridiche), in modo da non rispondere dei debiti del defunto con il proprio patrimonio personale, ma solo nei limiti del valore di quanto ricevuto in eredità.

IL RUOLO DEL NOTAIO NELLE SUCCESSIONI

Grazie alla sua preparazione specifica in materia di successioni, l’intervento del notaio è di estrema importanza in tutti i casi di successione a causa di morte perché: 

  • coadiuva i successori nella predisposizione e tempestiva presentazione della dichiarazione di successione;
  • cura la conseguente voltura catastale a favore degli eredi della intestazione dei beni del defunto presso gli uffici catastali;
  • riceve gli atti di notorietà necessari allo svincolo a favore degli eredi di conti correnti o titoli intestati al defunto;
  • cura l’ottenimento delle autorizzazioni giudiziali necessarie in caso di lasciti devoluti a minori o incapaci;
  • riceve gli atti relativi all’acquisto o al rifiuto dell’eredità

In tutti questi campi, la consulenza del notaio assicura di compiere le scelte più adeguate alle proprie esigenze.


Per agevolare la conoscenza delle differenti norme che regolano le successioni in Europa, il Consiglio dei Notariati d’Europa (CNUE), con il supporto della Commissione Europea, ha creato il sito www.successions-europe.eu nelle 23 lingue ufficiali dei 28 paesi membri dell’Unione europea. Nel sito, le informazioni necessarie per seguire e comprendere qualsiasi vicenda legata ad una successione, in qualsiasi paese europeo essa si svolga.Come funziona in Europa 

Il Testamento

Il testamento è un atto revocabile con il quale qualsiasi persona, capace di intendere e volere, dispone delle proprie sostanze per il tempo il cui avrà cessato di vivere. Esistono vari tipi di testamento: olografo, pubblico (per atto di notaio alla presenza di due testimoni) e segreto. Attenzione, se il testamento lede i diritti di un erede legittimario, questo potrà agire in giudizio per impugnarlo in tutto o in parte. È fondamentale, quindi, in questi casi rivolgersi al notaio per raggiungere i propri scopi, nel rispetto della legge e per evitare futuri contenziosi tra gli eredi.

Nel nostro ordinamento giuridico, vi sono due forme ordinarie di testamento:

  • il testamento olografo;
  • il testamento per atto di notaio.

Il testamento olografo è una scrittura privata per la quale sono necessari alcuni requisiti formali:

  • l’autografia (non può essere scritto al computer, ma deve essere di proprio pugno);
  • la datazione;
  • la sottoscrizione.

Benché molto semplice e di comune utilizzo, questa forma testamentaria presenta alcuni svantaggi:

  • possibilità di distruzione ad opera di terzi;
  • possibilità di smarrimento;
  • possibilità di errori;
  • possibilità di falsificazioni;
  • possibilità di contestazioni circa l’autenticità del documento;
  • difficoltà di interpretazione in caso di disposizioni particolarmente complesse.

Al fine di evitare tali problematiche, è possibile fare ricorso al testamento per atto di notaio: cioè il testamento pubblico che viene ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e presenta notevoli vantaggi:

  • rigoroso accertamento della volontà del testatore;
  • nessuna possibilità di smarrimento o sottrazione;
  • forza probatoria tipica dell’atto pubblico;
  • garanzia di conformità all’ordinamento giuridico;
  • possibilità di utilizzo anche da parte di chi non potrebbe ricorrere al testamento olografo, quali ad esempio analfabeti, stranieri o impossibilitati a scrivere.

Oltre al testamento pubblico, esiste anche il testamento segreto (non diffuso nella prassi) che, è il testamento scritto dal testatore o da un terzo e consegnato personalmente al notaio (che quindi non ne conosce il contenuto), il quale redige un semplice verbale di ricevimento.

Tutela degli eredi legittimari 

La legge tutela alcune categorie di familiari (legittimari), riservando agli stessi una quota di eredità (legittima) anche contro un’eventuale volontà del defunto espressa per testamento. Questi soggetti sono i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori, nonni, e così via) e il coniuge.

A seconda della esistenza o meno di tali soggetti al momento del decesso, o di alcuni soltanto di essi, la legge prevede, con calcoli a volte molto complicati, quale sia la quota di eredità riservata a costoro, considerando anche i debiti del defunto ed eventuali donazioni da lui effettuate in vita, e quale sia, quindi, la quota di eredità (disponibile) di cui il testatore può disporre liberamente a favore di chi vuole.

C’è, quindi, un limite alla libertà di fare testamento: se il testamento lede i diritti di un legittimario, questo potrà agire in giudizio per renderle inefficaci. 

IL RUOLO DEL NOTAIO NEL TESTAMENTO

È fondamentale, quindi, in questi casi rivolgersi al notaio per evitare futuri, dolorosi contenziosi familiari e, soprattutto, problemi di commerciabilità per i beni oggetto del testamento. Grazie alla specifica competenza in materia successoria, il notaio potrà suggerire, in caso di testamento  pubblico, le soluzioni migliori per raggiungere  il risultato voluto dal testatore, nel rispetto  della normativa vigente, evitando eventuali  clausole o disposizioni nulle perché  in contrasto con le norme di legge.

Tabella successione legittima eredi legittimari

Tabella successione legittima eredi legittimari

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