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Parentele, adozioni, minori e capacità giuridica

Affidati ai Notai Associati Pisa per consulenze su parentele, minori, adozioni, capacità giuridica.

La parentela è il vincolo che esiste tra individui che discendono dalla stessa persona.

Giuridicamente si definisce:

  • parentela in linea retta: quella esistente tra le persone di cui l’una discende dall’altra (ad esempio, padre e figlio);
  • parentela in linea collaterale: quella esistente tra le persone che, pur avendo un avo in comune, non discendono l’una dall’altra (ad esempio, i fratelli e le sorelle).

Questa distinzione rileva ai fini del calcolo del grado della parentela stessa. In particolare:

  • nella linea retta: il grado di parentela è dato dal numero delle generazioni, senza però contare quella più anziana (ad esempio, padre e figlio sono tra loro parenti di primo grado);
  • nella linea collaterale: il grado di parentela è dato dal numero delle generazioni da una persona all’avo comune e da questi all’altra persona, senza però contare l’avo comune (ad esempio, fratelli e sorelle sono tra loro parenti di secondo grado).

È quindi bene fugare l’equivoco in cui molto spesso si cade nel linguaggio comune: ad esempio, i così detti “cugini di primo grado” in realtà sono tra loro parenti di quarto grado.

Il grado di parentela è importante in quanto, in linea generale, la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado. Questo significa, ad esempio, che persone legate fra loro da una parentela più remota non vantano fra loro alcuna pretesa legittima nelle rispettive successioni.

Grazie alle recenti norme in materia di riconoscimento dei figli naturali, il nostro codice civile stabilisce espressamente che:

  • la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo;
  • tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.

Di conseguenza, al giorno d’oggi, non esiste più alcuna differenza tra figli nati dentro e fuori il matrimonio dei genitori, sia sotto l’aspetto personale sia sotto l’aspetto patrimoniale.

Affinità

È il vincolo che intercorre tra un coniuge e i parenti dell’altro. 

Come per la parentela, anche per l’affinità è possibile distinguere più linee e gradi. Più precisamente, nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge (ad esempio, genero e suocera sono tra loro affini in linea retta di primo grado).

Di conseguenza, l’affinità è per definizione un istituto collegato al matrimonio: la recente riforma in materia di filiazione, pertanto, non ha minimamente inciso sulla relativa disciplina.

Minori e capacità giuridica

La capacità giuridica è la capacità di essere titolari di rapporti giuridici e si acquista al momento della nascita. Da tale momento un soggetto può essere titolare di diritti e di obblighi. 

Diversa è la capacità di disporre di tali diritti ed obblighi, per acquisire la quale occorre che il soggetto abbia acquisito una certa consapevolezza delle proprie azioni: con la maggiore età, fissata a 18 anni, si acquista la capacità di compiere tutti gli atti (salvi alcuni casi specifici per i quali è stabilita un’età diversa).

minori di età, pertanto, non sono capaci di disporre dei propri diritti e sono sottoposti alla responsabilità dei genitori; ove questi ultimi manchino o non possano esercitare la potestà sui minori, si apre la tutela con la nomina di un tutore che amministra i beni del minore. 

Adozione

L’adozione è una figura giuridica di origine antica, che consentiva ad un soggetto che non aveva eredi di "sceglierne" uno. Nel tempo le regole in materia di adozione sono cambiate molto: oggi la legge prevede diverse figure di adozione e norme molto particolari regolano l’adozione dei minori di età allo scopo di tutelare il minore, anche nel periodo che precede l’adozione vera e propria.

Come si effettua

La legge prevede requisiti specifici per i soggetti che intendono adottare un minore: deve trattarsi di coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e deve trattarsi di persone che siano idonee a educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare. Anche l’età deve essere presa in considerazione: tra adottanti ed adottato deve esservi una differenza di età minima e massima.

Il procedimento di adozione è articolato: la legge prevede provvedimenti temporanei o provvisori per far fronte alle esigenze più immediate di minori in stato di difficoltà e, successivamente, una procedura per fasi successive che porta solo alla conclusione alla adozione vera e propria. Durante il procedimento di adozione si allentano i legami tra minore adottando e famiglia di origine (la potestà/responsabilità genitoriale è sospesa e il tribunale nomina un tutore al minore).

Altre norme regolano l’adozione internazionale, l’adozione in casi particolari e l’adozione di persone maggiori di età. Si tratta di un settore molto delicato sul quale è sempre consigliabile una grande cautela per evitare di intraprendere procedure che possono rivelarsi non corrette a seguito di informazioni inadeguate.

Effetti

Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti dei quali assume e trasmette il cognome. L’equiparazione tra adottato e figlio legittimo è rilevante anche in materia di successione ereditaria. 

Legge sul “Dopo di Noi”

La legge n.112/2016 “Dopo di noi”, entrata in vigore il 25 giugno 2016, è stata emanata per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave, per il raggiungimento dei quali il legislatore ha previsto importanti strumenti pubblici e privati, questi ultimi accompagnati da significativi sgravi fiscali. Obiettivi sono, altresì, la protezione, la cura, l’assistenza, la deistituzionalizzazione, l’autonomia e l’indipendenza delle persone disabili.

E’ stato istituito un apposito fondo pubblico di assistenza, rivolto ai disabili gravi privi del sostegno familiare, per favorire percorsi di deistituzionalizzazione ed impedirne l’isolamento, che ha una dotazione triennale di 90 milioni di euro per il 2016, 38,3 milioni per il 2017 e 56,1 milioni di euro dal 2018.

Quali agevolazioni ha previsto la legge?

Per consentire la realizzazione di un “programma di vita” del disabile grave, idoneo a soddisfare le sue necessità e bisogni, sono stati introdotti importanti sgravi fiscali per:

  • le liberalità in denaro o in natura;
  • la stipula di polizze di assicurazione;
  • la costituzione di trust;
  • la costituzione di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile;
  • la costituzione di fondi speciali - composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario - anche a favore di onlus che operano prevalentemente nel settore della beneficenza. 

Al fine di godere delle esenzioni ed agevolazioni fiscali la legge sul “Dopo di noi” prevede la forma dell’atto pubblico notarile per la creazione di trust, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter c.c. e la costituzione di fondi speciali - composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario - anche a favore di onlus che operano prevalentemente nel settore della beneficenza.

Per ottenere le agevolazioni e le esenzioni fiscali, gli strumenti redatti con atto pubblico notarile devono rispettare i seguenti requisiti:

  • finalità esclusiva: inclusione sociale, cura e assistenza delle persone con disabilità grave;
  • le persone con disabilità grave devono essere le esclusive beneficiarie;
  • identificazione in maniera chiara e univoca dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli;
  • descrizione della funzionalità e dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave;
  • indicazione delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime;
  • individuazione degli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;
  • indicazione degli obblighi e delle modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
  • individuazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
  • indicazione del termine finale della durata (coincidente con la morte della persona con disabilità grave) e destinazione del patrimonio residuo;
  • destinazione esclusiva dei beni alla realizzazione delle finalità assistenziali.

La disabilità grave, secondo la definizione che viene data dalla legge 104 del 1992, deve essere accertata dalle apposite commissioni mediche presso le Unità Sanitarie Locali

"Dopo di noi"

Amministratore di sostegno. Gli strumenti per sostenere le fragilità sociali

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