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L’intervento del notaio negli accordi di separazione e divorzio

Segnaliamo l’ordinanza interlocutoria n. 3089 del 10/02/2020 in materia di separazioni e divorzi

Segnaliamo l’ordinanza interlocutoria n. 3089 del 10/02/2020, con cui la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite della questione, ritenuta di particolare importanza, in materia di separazioni e divorzi.

Art. 29 c. 1-bis l. 52/1985
Le Sezioni Unite, nello specifico, sono chiamate a dare un’interpretazione unitaria all’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985, introdotto dall’art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, che dispone: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità' immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.

Clausola di trasferimento immobiliare
Il nodo da sciogliere, in particolare, è se la sentenza di divorzio, pronunciata su ricorso congiunto delle parti, possa contenere una clausola con la quale si attui un trasferimento immobiliare senza che sia demandata al notaio, ai fini della validità dell’atto, la verifica di conformità ipocatastale dell’immobile richiesta dalla norma.
Nel caso specifico, con il ricorso congiunto presentato in Tribunale per ottenere il divorzio, i coniugi avevano concordato il trasferimento di un immobile di loro proprietà, corredando l’accordo di relazione tecnica giurata contenente attestazione di conformità energetica ed elettrica, di visura e planimetria catastale, nonché di una dichiarazione di obbligo di effettuare a spese e cura delle parti le formalità di trascrizione, di depositare la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità e la nota di trascrizione, con esonero della cancelleria da ogni responsabilità.

Interpretazione che esclude il controllo notarile
La difformità interpretativa riguarda la funzione del previsto controllo notarile in relazione alla validità dell'atto; da un lato, infatti, si afferma che la norma, nei primi due periodi, stabilisce dei requisiti dell'atto a pena di nullità ed in particolare la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali, che può essere sostituita, come nella specie, da un'attestazione rilasciata da un tecnico abilitato.
Nell'ultimo periodo è previsto il controllo di conformità dei dati catastali a quelli contenuti nel registro delle iscrizioni e trascrizioni immobiliari da parte del notaio, ma non è prevista la sanzione di nullità in mancanza di questa ulteriore verifica.
Si aggiunge che la nullità riguarda l'assenza dei requisiti ed ha un contenuto di carattere oggettivo, essendo rivolta a prevenire e sanzionare atti che non siano conformi allo stato di fatto dell'immobile, in relazione ad eventuali violazioni della disciplina urbanistica.
Ne consegue che la nullità dell'atto non può essere ancorata ai soggetti che svolgono la funzione di controllo di conformità, ben potendo la difformità permanere anche dopo l'intervento notarile.
È necessario, di conseguenza, che l'atto traslativo contenuto nel verbale di separazione consensuale o nella sentenza che recepisce le determinazioni divorzili congiunte, sia corredato dei requisiti richiesti dalla legge a pena di nullità, dovendo assumere l'efficacia di atto pubblico di trasferimento di un bene immobile ma la verifica che la norma rimette al notaio può essere svolta da un ausiliario del giudice dal momento che la validità dell'atto deriva esclusivamente dalla conformità alle prescrizioni normative.

Tesi dell’insostituibilità del controllo notarile
L'opinione contraria, poggia invece le basi sull'indispensabilità ed insostituibilità della funzione del notaio nel controllo relativo alla validità dell'atto; la natura inderogabile della norma e degli obblighi di conformità ivi contenuti impone verifiche tecnico-giuridiche notevolmente complesse da compiersi esclusivamente attraverso la capacità professionale e la funzione pubblicistica del notaio.
Il controllo del giudice non può che essere esterno e meramente formale, non potendo estendersi per mancanza del supporto necessario ai controlli richiesti dalla legge.

FONTE: www.notai.it

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